Con uno Stato alle prese con una sanità sempre più “onerosa” - visto l'aumento della longevità dei cittadini ed il protrarsi della crisi economica – e la Corte di Cassazione che, in questo contesto, ha sancito che il diritto alla salute, avendo natura patrimoniale, esiste nei limiti della capacità delle finanze pubbliche, il tema della sanità integrativa diventa sempre più urgente ed attuale e, forse anche per questo, terreno di conquista di nuovi, arrembanti, operatori del mercato.
Solo lo scorso anno, le famiglie italiane hanno “speso” di tasca propria circa 30 miliardi per far fronte alle esigenze di cura che, nonostante siano in costante aumento, vedono una spesa stabile o in leggera diminuzione negli ultimi tre anni, a conferma che i singoli non possono più sopportare autonomamente questo fardello ed è quindi sempre più sentita la necessità adeguate coperture assicurative.
A questa che si va sempre più configurando come “emergenza” - visto anche il tasso in continua crescita di “rinuncia alle cure” - il mercato sta rispondendo in modo estemporaneo e disordinato, anche a causa di un quadro normativo largamente lacunoso.
Il cosiddetto Secondo Pilastro, realtà consolidata in molti paesi europei, richiede regole precise e controlli ancor più stringenti, data la delicatezza del tema e le sue ripercussioni a livello sociale. Pensiamo al caso di una persona che aderisce ad una copertura e poi, di fronte all'esigenza di dover ricorrere a prestazioni mediche, si rivolge al sistema privato e scopre - solo dopo aver sostenuto ingenti spese, magari indebitandosi con parenti e finanziarie - di non poter ottenere il risarcimento o di riceverlo solo in parte.
In questi ultimi anni, abbiamo assistito all'ascesa delle Mutue Assicuratrici o Società di Mutuo Soccorso (Sms) e di una nuova figura ibrida, quella del “Promotore Mutualistico”. Ebbene, le proposte avanzate da questi soggetti, pur non essendo propriamente polizze assicurative, rischiano di essere percepite come tali dagli aderenti che però, nel momento del sinistro - contrariamente a quanto avviene con una polizza - potrebbero veder ridotte le prestazioni a loro favore per carenza di risorse finanziarie dell'Ente erogatore il quale - contrariamente alle Compagnie di Assicurazione - non è tenuto ad appostare le necessarie riserve e a rispettare gli indici di solvibilità stabiliti dalla legge e non risulta neanche sottoposto alle ferree verifiche poste in capo alle imprese assicurative.
Il Codice delle Assicurazioni regola la materia per il tramite dell'art. 345 ma ad oggi non ci risultano sanzioni comminate dall'Ivass a Società di Mutuo Soccorso per:
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mancato rispetto delle norme previste dal Codice delle Assicurazioni che regolamenta l'attività delle Mutue assicuratrici
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inadeguatezza dell'informativa precontrattuale fornita dai promotori mutualistici delle SMS che stipulano contratti assicurativi per conto degli iscritti
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ed ancora, nel caso sopra descritto, per il mancato rispetto delle norme di comportamento, espressamente previste dal Codice
In contrapposizione a questa “terra di nessuno” dei Promotori Mutualistici, troviamo il mondo iper normato e sanzionato degli Intermediari professionali assoggettati a rigorosi vincoli che li obbligano, tra l'altro, a:
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dotarsi di una formazione adeguata e periodicamente aggiornata
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superare un'apposita procedura di verifica delle competenze
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presentarsi (attraverso i moduli 7a 7b) chiarendo il loro ruolo di intermediari assicurativi, gli obblighi imposti a tale figura e gli strumenti di tutela a disposizione dell'assicurando
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accertarsi dell'adeguatezza della copertura proposta rispetto alle effettive esigenze del cliente
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tutelare l'assicurato, oltre che attraverso la loro professionalità, anche con una apposita copertura assicurativa di Rc professionale senza la quale l'Intermediario professionista di assicurazioni non può operare
Carlo Colombo
Consigliere Uea