RC SANITARIE alla luce della "GELLI-BIANCO"

Riflessioni a seguito del Convegno patrocinato da UEA a Torino

 

UEA ha patrocinato, il 14 ottobre, insieme a SUISM (Scuola Universitaria di Scienze Motorie), il convegno sulle responsabilità sanitarie, organizzato presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino.

Il tema centrale è stato la Legge 14 dell'8 marzo 2017, cosiddetta “Gelli-Bianco”, che si prefigge - partendo dall'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (art. 3) - di instaurare un circuito virtuoso nella gestione dei rischi in ambito sanitario (best practice). L'obiettivo è migliorare la situazione per i pazienti e ridurre il ricorso, da parte degli operatori del settore sanitario, in particolare medici e chirurghi, alla "medicina difensiva", per "proteggersi" da richieste di risarcimento sempre più frequenti.

Il successo di tali richieste e la "paura" degli operatori sanitari è dovuta ad una interpretazione giurisprudenziale che vede il rapporto paziente/medico come un rapporto di tipo "contrattuale" anche in ambito pubblico e, come conseguenza, lo spostamento da un'obbligazione di mezzi, tipica dell'attività medica, ad un'obbligazione di risultato da cui ne discende una responsabilità quasi oggettiva.

Questo meccanismo ha comportato nel recente passato grandi problemi per via  dei cospicui risarcimenti, ma soprattutto per la difficoltà di reperire sul mercato assicurazioni adeguate, anche di Compagnie straniere, che coprissero le strutture sanitarie pubbliche e private ed alcune categorie di chirurghi, in particolare ginecologi ed ortopedici.

Per disinnescare questo circuito vizioso - anche in considerazione del fatto che in Italia non esiste una raccolta dati funzionale alla pratica attuariale, indispensabile per tariffare correttamente i rischi - il legislatore ha adottato questa norma che contiene aspetti innovativi ed importanti sia in ambito giuridico che assicurativo.

Va subito evidenziato che la norma, ad oggi, è solo parzialmente applicata ed applicabile in quanto dei sette decreti attuativi previsti, che i Ministeri competenti dovevano emanare entro un massimo di 120 giorni, solo due sono stati pubblicati, lasciando numerosi dubbi interpretativi sull'intero impianto normativo e parte di esso inefficace.

Ma veniamo, facendo sintesi delle relazioni (scaricabili in calce alla presente), agli aspetti salienti della normativa. Le strutture sanitarie hanno l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa (o possono autoassicurarsi con mezzi idonei) che comprenda la responsabilità personale di tutti gli addetti che operano in essa, indipendentemente dal rapporto di lavoro instaurato (dipendenti, collaboratori etc). La norma, così condividono tutti i relatori, intende “struttura sanitaria” in senso ampio, facendo ricadere in essa ogni situazione che non sia l'ambulatorio di un singolo operatore sanitario. Inoltre impone l'obbligo di comunicare sul proprio sito internet la polizza prescelta, comprensiva di tutte le clausole. 

Al paziente che intende chiedere un risarcimento danni viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione, fattispecie prevista nel nostro Paese solo per la Rc auto. In ciò il legislatore sceglie di riconoscere il rapporto contrattuale con la struttura e non con l'operatore sanitario, determinando un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti la struttura a dover dimostrare di aver agito correttamente, secondo i protocolli definiti dalla comunità scientifica. Nel rapporto di tipo contrattuale la prescrizione sarà di 10 anni. 

È del tutto evidente che stiamo parlando degli aspetti civili mentre quelli penali, che ovviamente rimangono personali, non rappresentano una criticità di sistema, come evidenziano le relative poche sentenze di condanna applicate sinora. Inoltre, il legislatore in ambito civile impone ai singoli operatori che lavorano all'interno delle strutture di avere, sostenendone in proprio la spesa, adeguata polizza assicurativa a copertura della colpa grave ed il dolo per l'azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti o della Compagnia di assicurazione che abbia risarcito il danno. Tale azione di rivalsa dovrà avvenire con modalità precise definite dalla norma e comunque per un importo non superiore all'ultimo stipendio lordo moltiplicato per tre, importo che coinciderà presumibilmente con il massimale di polizza. 

Da quanto evidenziato, i legali, secondo l'auspicio del legislatore, dovrebbero preferire agire contro la struttura, rispetto all'operatore sanitario, avendo nei confronti della prima l'azione diretta nei confronti della Compagnia di assicurazioni e soprattutto il vantaggio dell'inversione della prova. Dubbi su queste modalità, anche in mancanza dei decreti attuativi, sono state espresse dai relatori in quanto, soprattutto nella fase iniziale, è molto probabile che gli avvocati chiamino in causa sia la struttura sia i singoli operatori sanitari, consigliando a quest'ultimi di avere sempre adeguate coperture assicurative. Queste potrebbero riguardare anche la colpa lieve, ma in ogni caso è indispensabile avere la garanzia di tutela legale per difendersi dalle azioni penali. Perplessità sono state inoltre espresse sull'obbligo di attenersi alle buone pratiche mediche riconosciute dai protocolli e sui concetti di colpa lieve e colpa grave che sono stati giudicati più precisi nella Legge Balduzzi.

Mentre esiste l'obbligo di assicurarsi, il legislatore non poteva "forzare" le Compagnie con un obbligo a contrarre e ha pensato di "sanare" le storture del sistema istituendo un Fondo di Garanzia, gestito da Consap  e mutuato dal Fondo Vittime della Strada, da costituire con fondi prelevati dai premi di polizza. I costi graveranno alla fine sugli assicurati e sul suo funzionamento, pur aspettando i decreti attuativi, si esprimono molte perplessità.

In effetti il mercato non sembra così disponibile, almeno per ora, ad assicurare le strutture, in particolare quelle pubbliche, mentre problemi non sembrano esserci per i singoli operatori sanitari compresa la pregressa decennale e l'ultrattività decennale obbligatoria, resa anche in favore degli eredi e non disdettabile dalla compagnia. Tutti i relatori intervenuti, avvocati penali e civili, e il medico legale - a cui la norma dà per la prima volta un ruolo espresso preciso ed importante - si sono ripromessi di confrontarsi in un prossimo convegno appena l'emanazione dei decreti attuativi preciserà tutti gli aspetti ora indefiniti, requisiti minimi della copertura assicurativa compresi.

Arrivederci alla prossima puntata.

 

Filippo Gariglio
Consigliere Uea


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