Il 2 Aprile si è tenuto a Roma il primo Laboratorio degli Intermediari del 2019 organizzato dal CESIA - Centro Studi Intermediazione Assicurativa di CGPA Europe. Presente, come di consueto, il Comitato Scientifico (prof. Giovanna Volpe Putzolu, Pierpaolo Marano, Sara Landini), i rappresentanti di CGPA ed il coordinatore Massimo Michaud. Al centro del dibattito la Responsabilità civile dell'intermediario
"Il distributore del prodotto assicurativo è direttamente responsabile in caso di errata valutazione delle esigenze assicurative del cliente". Questo l'assunto che ha aperto i lavori del Laboratorio Intermediari creato da CGPA Europe che opera in Italia dal 2014, arrivando oggi ad assicurare una importante percentuale del mercato della RC Professionale degli Intermediari Assicurativi.
Particolarmente interessanti sono stati, dunque, i dati forniti da CGPA in merito ai sinistri trattati in questi primi 5 anni:
- Le garanzie della polizza di CGPA colpite da sinistri sono state per il 67% RC Professionale, per il 21% Tutela Legale e per il 10% Infedeltà.
- La ripartizione delle cause per richieste risarcitorie derivano per il 55% da mancato assolvimento dell'obbligo di informazione e di consulenza, per il 26 % Infedeltà-danni a terzi, per l'8% Infedeltà-danni all'agenzia e per il 10% errore amministrativo/gestionale.
- La ripartizione delle cause per numero di sinistri vede il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione e di consulenza "pesare" per il 45% del totale
- Per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, il 69% del totale dei sinistri si riferisce a controversie di lavoro (51%) e controversie con subagenti (18%).
Partendo da questi dati, sono stati esaminati più approfonditamente due casi di sinistri.
Il primo caso è stato esposto dal prof. Pierpaolo Marano e riguarda una vicenda di infedeltà di un subagente che non ha rimesso alcuni premi incassati dai clienti all'agenzia. La responsabilità solidale sancita dall'art. 119 del Codice delle Assicurazioni, operante a beneficio sia dell'assicurato sia dell'impresa, è una responsabilità oggettiva. Marano ha evidenziato che, a termini dell'art. 111, l'agente deve accertarsi che i collaboratori abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità e ha ribadito che, oltre a tale profilo formale, l'agente deve svolgere anche opportune indagini sulla correttezza delle persone che inserisce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il rischio di danni ai clienti (Cassazione 19 luglio 2012 n 12448) e che grava sull'agente anche il "dovere di mantenere e applicare presidi organizzativi ed amministrativi efficaci" (art. 119 bis). Marano ha poi chiarito che il carattere oggettivo della responsabilità, sancita dall'art 119, non esclude che l'agente possa dimostrare un concorso di colpa dell'impresa preponente, nel caso in cui la mancata rimessa avvenga nell'immediatezza del trasferimento di portafoglio disposto dall'impresa, che assegna all'agente anche il rapporto con il collaboratore (poi) infedele, e che sarebbe auspicabile inserire clausole di salvaguardia con riguardo alle posizioni antecedenti al trasferimento.
Il dibattito che ha seguito questo primo caso ha portato alla conclusione che, solo mettendo in atto presidi organizzativi ed amministrativi efficaci ed adottando tutte le prescrizioni anche formali che la normativa ci richiede, si possono limitare sinistri di infedeltà che riguardano la rimessa dei premi e che tali presidi possono essere agevolati da strumenti informatici adeguati che permettano il controllo costante dei rapporti intercorrenti con i collaboratori, soprattutto nel caso in cui questi operino per più intermediari. Il minimo dell'accortezza è fare costantemente controlli a campione sull'operato dei collaboratori e tenere in considerazione che la policy del distributore deve essere coerente con quella del produttore.
Il secondo caso, presentato dalla prof. Sara Landini, riguardava invece un agente citato dal legale di una società che gestisce un supermercato: un lavoratore, addetto al reparto macelleria, subisce un grave infortunio sul lavoro, con successiva rivalsa INAIL al datore di lavoro, si sostiene che l'agente abbia collocato una polizza non adeguata, in quanto il contratto assicurativo stipulato non prevedeva la garanzia RCO. L'agente interessato dal sinistro di RC professionale dichiara di non aver inserito tale garanzia su precisa richiesta della ditta cliente, ma l'onere della prova grava su di lui.
Questo caso, che in modo eclatante solleva il tema dell'adeguatezza contrattuale, ha permesso di esaminare quali problemi insorgono in queste fattispecie.
Il primo problema riguarda l'onere della prova, perché il semplice rispetto delle formalità previste dalla normativa di settore (rilevanti ai fini della vigilanza) può non essere ritenuta sufficiente dai giudici ordinari. Occorre quindi procurarsi prove documentali e testimoniali relative all'adempimento degli obblighi nella distribuzione: nel caso in esame, provare di aver spiegato l'importanza di una copertura RCO in presenza di dipendenti e di una attività pericolosa per gli stessi.
Il secondo problema riguarda il danno. E' importante riuscire a dare prova che il cliente abbia tratto utilità dal contratto (ha ad esempio ricevuto liquidazione di sinistri) e questo non è stato sottoscritto solo a suo danno.
Il terzo problema riguarda il nesso di causalità: quale omissione di informativa ha causato il danno? In caso di comprovata violazione della normativa, conservare evidenza che al momento della sottoscrizione il cliente, ove correttamente informato, non avrebbe fatto scelte diverse.
Il quarto problema riguarda la responsabilità subagente-agente e subagente-compagnia: sia l'agente che il subagente possono essere passibili di responsabilità proprie.
Il dibattito su questo caso ha portato alla discussione di altri casi in cui si è visto emergere il problema della adeguatezza contrattuale e sono state esaminate soluzioni poste in essere da alcuni intermediari.
Al termine del pomeriggio è emersa chiaramente l'importanza della formazione ed informazione degli intermediari relativamente alle possibili responsabilità derivanti dal lavoro quotidiano. La mappatura dei rischi dell'intermediario è stata posta come punto di partenza fondamentale per un sistema di controllo efficace.
L'idea di CGPA di costituire un laboratorio per confrontarsi sui problemi peculiari dell'attività di intermediazione continua a dimostrarsi strategica per permettere agli intermediari di gestire e limitare i rischi di responsabilità civile professionale.