Il Presidente Uea Roberto Conforti risponde alle provocazioni di ANSI chiarendo i fondamenti giuridici che sostanziano l'appello rivolto alla Authority in merito all'operato delle Società di Mutuo Soccorso e dei promotori mutualistici
Milano, 14 aprile 2016
Mi corre l'obbligo di tranquillizzare il Presidente dell'ANSI precisando allo stesso che Uea conosce perfettamente le normative specifiche del settore della mutualità e che in 43 anni di storia non ha mai avuto bisogno di strumentalizzare alcunché.
Per aiutare ANSI, ed altri eventualmente interessati, a rimuovere un po' di confusione ricordo che Uea è un'associazione di volontari, che non solo non ha fini di lucro, non solo non ha mai protetto interessi corporativi, ma alla quale il mercato deve pietre miliari quali il primo Codice Etico e la prima certificazione di qualità ISO 9000 del settore assicurativo, oltre ad una serie significativa di studi e iniziative a favore del consumatore e a sua protezione. Nessun socio o consigliere, a cominciare dal Presidente, riceve compenso alcuno – nemmeno sotto forma di rimborso spese – per qualsivoglia attività prestata in favore della promozione della mission e dello Statuto Uea.
Uea non ha, né potrebbe avere, alcuna finalità di natura sindacale e/o di tutela di interessi di parte e/o di rappresentanza di alcunché. Uea si occupa esclusivamente della protezione del consumatore attraverso la crescita professionale dei propri soci, la diffusione dell'etica nelle assicurazioni e la verifica del rispetto della legalità nell'ambito dell'intermediazione assicurativa.
Nel documento in cui Uea interpella le Authority in merito ai controlli effettuati sulle Società di Mutuo Soccorso e sui promotori mutualistici, ci pare di aver dato il via ad una riflessione che va esattamente nella sopracitata direzione. Ci sembra, altresì, di aver fondato la suddetta riflessione non su un “coacervo di norme che poco hanno a vedere al riguardo” – riprendendo le parole del Presidente ANSI - ma su due soli commi dell'art. 345 del Codice delle Assicurazioni, il che ci pare assolutamente pertinente. Lo scopo di Uea, lo ribadisco, non è imbastire una caccia alla streghe, ma tutelare il libero mercato e la libera concorrenza, i quali esistono solo in presenza di regole certe e condivise e di controlli stringenti e puntuali effettuati dalle Autorità preposte.
Ora, in attesa di un loro pronunciamento, mi permetto di proseguire il ragionamento intrapreso e pur non condividendo l'interpretazione che ANSI dà dell'art. 345, provo ad esperirne le logiche conseguenze.
Il comma 1, lettera f , come riportato da Uea, esclude le Sms dall'ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni, ma il comma 3 le ricomprende esplicitando che qualora “contraggano impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili”.
ANSI sostiene che valida è l'esclusione di cui alla lettera f del comma 1, ma non riferibile alle “dinamiche gestionali” di una Sms il comma 3, bensì a imprecisati “elementi di gestione finanziaria”. A supporto di questa tesi sono poi chiamati i pareri di altrettanto imprecisati “eminenti giuristi”, dei quali però non abbiamo rintracciato le dichiarazioni.
Ora, dal momento che le parole utilizzate dal legislatore nei due citati commi dell'articolo 345, sono le stesse – cioè “capitali o rendite” – prendiamo atto che ANSI le ritiene non pertinenti alle “dinamiche gestionali”delle Sms, quindi, quale logica conseguenza, le “dinamiche gestionali” non sono escluse dal campo di applicazione del Codice delle Assicurazioni. Risulta di tutta evidenza che se le attività delle Sms non sono escluse sono comprese!
Dal momento che Uea viene tacciata di esprimere una “serie di opinioni” basate su “criteri assolutamente privi di ogni fondamento giuridico” – tra l'altro per “giustificare insuccessi attirando l'attenzione su falsi problemi” – mi permetto di ricordare che: Uea si occupa di questo tema da un anno e mezzo (e non certo in “periodi dell'anno” individuati in modo strumentale); Uea ha organizzato sul tema un dibattito scientifico(Milano, 27 novembre 2014) chiamando, noi sì, eminenti giuristi di quattro importanti Università italiane (Statale, Bocconi e Cattolica di Milano; Luiss di Roma) e rendendo pubbliche sul nostro le loro riflessioni citando nomi, cognomi, qualifiche e foto.
In sintesi, a nostro avviso, data la lettura dei commi 1 e 3, non solo le Sms non sono affatto escludibili dal campo di applicazione del Codice, ma richiedono un interessamento anche da parte della Consob visto che – abbiamo appreso da ANSI – si occupano anche di “gestione finanziaria”.
Infine un'ultima notazione, per Uea libero mercato e libera concorrenza significano una cosa sola: giocare ad armi pari, significa che attività uguali devono essere soggette alle medesime regole. I promotori mutualistici entrano in casa delle persone per vendere quote di Società, che garantiscono fondamentalmente delle prestazioni sanitarie, in cambio di una provvigione. Gli intermediari assicurativi – così come i promotori finanziari – svolgono sostanzialmente la stessa attività, l'unica cosa in cui differiscono è che questi ultimi, a differenza dei primi, sono tenuti a rispettare infiniti obblighi di informazione e adeguatezza e possono essere pesantemente sanzionati, e finanche radiati, in caso non li rispettino pedissequamente.
Come questa asimmetria legislativa possa essere considerata libera concorrenza Uea proprio non se lo sa spiegare.
Roberto Conforti
Presidente UEA