DELLE SOCIETA' DI MUTUTO SOCCORSO

Codice delle Assicurazioni, art.345 istituzioni ed enti esclusi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
f) le Società di Mutuo Soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n.3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; 
comma 3) Le Società di Mutuo Soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.

Tanto per capirci, cosa ha inteso fare il legislatore?

Ha inteso consentire alle Società di Mutuo Soccorso (Sms) di operare al di fuori degli obblighi imposti agli altri intermediari di prestazioni sanitarie e assistenziali, purché le stesse conservino dimensioni modeste.

Come?

Ponendo un limite preciso a carico del patrimonio delle Sms: gli impegni a favore degli iscritti non devono superare i 100.000 euro per esercizio, quindi ipotizzando un impegno minimo di 1.000 euro a socio, quale rimborso di spese mediche durante una annualità di esercizio, raggiunto il numero di 100 iscritti la Sms deve fermarsi o trasformarsi in una Mutua assicuratrice, con tutti gli obblighi che competono ad una impresa di assicurazioni ed alla propria rete distributiva.

Ora diventa difficile credere che Sms con centinaia di dipendenti, migliaia di soci-promotori (un nuovo genere di intermediari, con elevate provvigioni, al di sopra di ogni controllo?) e centinaia di migliaia di assistiti riescano a rispettare il dettato della legge.

Per il momento non occupiamoci del quadro regolamentare incompleto e del vuoto legislativo nel quale operano le Sms, i Fondi sanitari e le varie Casse di assistenza – vuoto legislativo emerso peraltro dalle relazioni dei docenti delle Università Bocconi, Cattolica, Statale di Milano e Luiss di Roma durante il Convegno, da Uea organizzato, in Milano, il 27 novembre 2014.

Per il momento occupiamoci di chi deve controllare che le regole vengano rispettate, vale a dire della Vigilanza.

Chi deve, o dovrebbe,  o doveva controllare?

In estrema sintesi, il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, modificato dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, all'art.18, disciplina:
comma 2 bis: le Società di Mutuo Soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo.
[...] comma quinquies: in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di Società di Mutuo Soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Dal momento che, qualora venisse superato il limite dei 100.000 euro assunti direttamente con il proprio patrimonio, le Sms diventerebbero, ope legis, Imprese di assicurazione - nella forma di Mutue assicuratrici o Cooperative - ci pare evidente che anche Ivass debba esercitare una forma di vigilanza.

Per queste ragioni Uea chiede alle sopra citate Autorità che rendano pubblici i controlli effettuati ed i loro risultati.
Uea segnala, infine, il fenomeno all'Antitrust, alla quale sempre compete la vigilanza sulle pratiche distributive di prodotti e servizi che possano provocare asimmetrie della concorrenza.

Roberto Conforti
Presidente UEA

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