Polizze PPI: intervista al consigliere UEA Carlo Colombo

Sulle polizze abbinate ai finanziamenti la letteratura è ampia e gli autori sono principalmente Ivass e Bankitalia, le quali a più riprese hanno richiamato banche, intermediari finanziari e imprese produttrici a rispettare la normativa di riferimento.
UEA interviene sul tema per il tramite di uno dei suoi Consiglieri, Carlo Colombo che fa il punto della situazione e lancia l'idea di una check-list (sul modello dei Sistemi di Gestione della Qualità) con i passaggi chiave prescritti dalle Authority seguiti dalla relativa domanda di controllo per agevolare la verifica della conformità dell'offerta.

INTERVISTA AL CONSIGLIERE UEA CARLO COLOMBO

Cosa pensa dell'ultima lettera emanata da Ivass e Bankitalia relativa all'offerta delle polizze abbinate ai finanziamenti?

Mi verrebbe da salutare con grande entusiasmo la lettera congiunta al mercato di Ivass e Bankitalia riguardante l'offerta di polizze abbinate a finanziamenti che, a fronte delle continue scorrettezze sia lato distribuzione sia sul versante delle fabbriche prodotto ha richiamato fermamente banche, intermediari finanziari e imprese produttrici a rispettare la normativa di riferimento.

 

Quindi siamo arrivati alla parola fine?

Spero di sbagliarmi ma con il comunicato stampa congiunto IVASS e Bankitalia del 5 giugno 2015 si informava che erano state riunite tutte le parti interessate (consumatori, imprese, intermediari, banche e società finanziarie), lamentando sul versante Imprese l'eccessiva standardizzazione delle soluzioni, le numerose esclusioni e limitazioni, le carenze e la mancata o tardiva restituzione dei premi non goduti in caso di recesso e lato Distribuzione la vendita forzata delle polizze come condizione per accedere al finanziamento, oltre alla scarsa informativa sulle caratteristiche e sui limiti delle coperture proposte. Anche qui si era responsabilizzata la governance dei relativi attori del mercato. Anche qui non mancava il reiterato invito a mandare la lettera al cliente successiva alla stipula del contratto per ricordargli il suo diritto di recedere dalla stessa… Lei ha mai visto una di queste lettere? Si è mai chiesta come mai le banche e gli intermediari finanziari si trattengono margini elevatissimi, sui premi pagati dai consumatori, nonostante si occupino solo di acquisizione del contratto disinteressandosi addirittura della gestione e del seguire il cliente in caso di sinistro?

Successivamente a questa indagine già il 26 agosto 2015 IVASS e Bankitalia, con comunicazione congiunta, prevedevano delle misure a tutela dei clienti allo scopo di proteggerli dagli effetti pregiudizievoli che possono coinvolgerli. Anche qui una carrellata di criticità sia lato prodotti che sul lato distribuzione degli stessi

Il Legislatore ha mai ritenuto di intervenire?

Anche il Legislatore è intervenuto più volte. Al riguardo ricordo il D.L. Concorrenza 24 gennaio 2012 numero 1 che all'articolo 28 prevedeva già che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari fossero tenuti ad accettare le polizze che il cliente reperiva liberamente sul mercato, il diritto di recedere nei 60 giorni dalla stipula e l'invio successivo alla stipula della lettera che informava il cliente dei suoi diritti . Successivamente, è intervenuto anche il D.L. Concorrenza 4 agosto 2017 numero 124… Ma non mi pare che il mercato nel praticato abbia recepito.

Anche il Codice del consumo all'articolo 21 comma 3 bollava come pratica scorretta obbligare il cliente alla sottoscrizione di una polizza erogata dalla medesima banca… Ma la recente realtà è sotto gli occhi di tutti ed è ben documentata dall'importante lavoro svolto dalle Authority.

E l'Europa non ha battuto colpo?

La L. 60/54 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 febbraio 2014 all'articolo 12 prevedeva per gli Stati membri un generale divieto alla commercializzazione di polizze abbinate ai finanziamenti. Questo divieto poteva essere derogato qualora il creditore avesse potuto dimostrare all'Authority di competenza che i prodotti abbinati comportavano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato… Un chiaro vantaggio…

Sempre nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 2 febbraio 2016, con la IDD, all'articolo 24, riguardante la vendita abbinata, si prevedeva che il distributore dovesse informare il cliente della possibilità di acquistare separatamente polizza e finanziamento.

In questo quadro desolante, qualche esempio di operatore virtuoso?

Non ne conosco, senza fare cognomi ma solo nomi ho dovuto assistere recentemente un cliente che dopo aver sudato qualche camicia per farsi restituire il premio pagato anticipatamente e finanziato da FCA Bank, oltre a non aver ricevuto nessuna welcome letter, quando è riuscito ad ottenere la restituzione del premio non ha ottenuto l'abbassamento della rata per quella parte di interesse relativa al premio che aveva pagato anticipatamente.

Possibili soluzioni?

  • Riponiamo grande fiducia e speranza nell'Ivass che ha prontamente istituito il "Servizio di vigilanza sulla condotta di mercato" tenendo anche conto dei poteri attribuitegli dalla IDD.

  • A livello sanzionatorio ritengo occorrano sanzioni più elevate che rendano sconvenienti queste pratiche. A tale riguardo la IDD ci aiuta prevedendo per le Imprese sanzioni fino al 10% del fatturato (art. 310 quinquies CdA) e fino a €. 5.000.000 anche per i soggetti preposti alla loro Direzione e Controllo tenendo conto della gravità, durata, vantaggio ottenuto, pregiudizio arrecato ai Clienti e le precedenti violazioni. All'IVASS è dato anche il potere di prevedere l'interdizione dei preposti da 6 mesi a 3 anni (art. 311 sexies CdA). Tra i preposti sarebbe razionale coinvolgere anche i Responsabili della struttura POG delle imprese produttrici e chi è a capo della Struttura distributiva

  • Poi possiamo guardare alle misure adottate in altri Paesi:

    • il Parlamento francese ha previsto dal 1 marzo 2017 la possibilità di recedere annualmente dalle assicurazioni sui mutui durante tutta la durata del prestito immobiliare.

    • In Polonia e Inghilterra, le rispettive Authority, a fronte dei continui richiami inascoltati dal mercato, hanno vietato a banche e finanziarie la commercializzazione di polizze abbinate ai finanziamenti.

  • Infine, le Authorithy potrebbero agevolmente richiedere agli operatori del mercato prova dell'invio della "welcome letter". E sono sicuro che questo farebbe "cascare l'asino" e reperire le conseguenti sanzioni, risorse che potrebbero andare a sostenere la parte buona del Paese in prima linea a contrastare il COVID 19. Si parla tanto di libero mercato e di tutela dei consumatori, perché non vengono inviate queste lettere? Perché si teme che i consumatori si rivolgano alle loro Agenzie di assicurazione ottenendo garanzie più ricche e premi dimezzati? Al libero mercato si preferisce il "libero massacro"?


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