Report Convegno UEA | I dati nel mondo assicurativo, tra inquadramento giuridico e valorizzazione economica



Lo scorso 23 novembre si è tenuto presso l'Università Bocconi di Milano il convegno nazionale UEA dal titolo “Centralità dei dati nel sistema assicurativo: quale valore economico?”. Moderati da Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della Sera, sono intervenuti: Filippo Gariglio, Consigliere UEA; Avv. Rudi Floreani, titolare dello Studio Floreani; Avv. Fabrizia Fabrici, partner dello Studio Floreani; Mariateresa Maggiolino, prof. Dipartimento Studi Giuridici dell'Università Bocconi; Fabrizio Torchio, dottore commercialista e consulente del Tribunale di Torino; Avv. Francesco Conti, esperto di diritto societario.


In apertura il consigliere Gariglio ha delineato il perimetro d'azione del consesso all'interno del più ampio dibattito riguardante i dati nel mondo assicurativo, dalla giurisprudenza sulla titolarità alla valorizzazione economica del dato, le questioni aperte intrecciano il rapporto tra consumatore e assicurazioni, tra intermediario e Compagnie mandanti, tra Compagnie e Big Tech. Al centro di questo scenario multiforme, una riflessione: “Agenti e Broker hanno accesso ad un patrimonio di informazioni sterminato, dati non solo anagrafici, ma afferenti ad esempio al lavoro, alla condizione socio-economica, famigliare e di salute che derivano dalla relazione con il Cliente coltivata nel tempo. Informazioni che consentono agli intermediari di individuare gli strumenti di protezione più efficaci in base all'analisi dei rischi. Informazioni che i nostri clienti danno a noi in virtù di una relazione basata sulla fiducia, una fiducia che difficilmente accorderebbero a Google”.

Muovendo da questo quadro l'avv. Floreani ha introdotto il punto di vista giuridico relativo alla possibilità di dare valore al dato trattandolo come un bene economico e alla possibilità che, anche qualora valorizzato, il dato possa comunque non essere oggetto di negoziazione. “Siccome i dati devono essere intesi come la proiezione dell'uomo nel mondo digitale, dobbiamo quindi chiederci se è possibile valorizzare il dato in quanto rappresentazione della persona o se piuttosto trattasi di un diritto indisponibile. Le Authority e la giustizia amministrativa sembrano orientarsi in maniera diversa: per l'European Data Protection Supervisor (EDPS) e l'European Data Protection Board (EDPB) non si tratta di un diritto negoziabile e anche se l'interessato acconsente al trattamento non può cedere i suoi diritti su di esso; mentre per il Tar Lazio i dati personali possono costituire un asset disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico. Ragionando più nello specifico, bisognerebbe poi domandarsi se è il dato in sè ad essere oggetto di interesse o piuttosto il trattamento del dato se non addirittura il consenso al trattamento stesso. Se il quadro normativo e l'indirizzo delle Autorità di controllo e dei giudici amministrativi si presta a diverse interpretazioni, il vero limite ce lo pone l'interessato: i dati potremmo anche pensare di negoziarli, ma l'interessato può anche impedire il loro utilizzo oppure può concederlo subordinandolo a specifiche fattispecie di trattamento rimanendo comunque nella sua facoltà di revocarlo in qualsiasi momento”.

L'avv. Fabrici ha affrontato l'aspetto relativo alla “tutelabilità” in sede giurisdizionale delle informazioni aziendali riservate e dei segreti commerciali da parte del titolare e del legittimo detentore. L'esigenza è avvertita in presenza di azioni di concorrenza sleale poste in essere da terzi allo scopo di provocare la distrazione del portafoglio clienti mediante lo sfruttamento illecito delle informazioni. Attraverso l'analisi di alcune recenti pronunce emesse dai Tribunali delle Imprese sono stati individuati i requisiti richiesti dalla legge per garantire tutela alle informazioni e consentire al titolare e al legittimo detentore di ottenere importanti misure cautelari volte ad arginare le azioni di disturbo dei terzi. Il titolare e il legittimo detentore delle informazioni potranno agire giudizialmente anche per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'utilizzo illecito e dello sfruttamento abusivo dei segreti commerciali da parte dei terzi.

Spostandosi sul piano economico, la prof. Maggiolino ha portato la discussione sull'opportunità di guardare al valore dati, non solo da un punto di vista contabile, ma per la sua capacità di produrre valore. La raccolta e l'analisi di centinaia di terabyte consentono (a chi ha mezzi e strumenti per farlo, come le Big Tech) di valorizzare il dato in diversi modi, può infatti: venderlo, utilizzarlo per prendere decisioni strategiche, rimetterlo in circolo nel mercato per moltiplicare le vendite (si pensi alle raccomandazioni di Amazon per l'acquisto di prodotti analoghi ad altri già visti/comprati); spingere sulla profilazione per personalizzare prodotti e servizi. I colossi del mondo Fintech hanno capito tutto questo prima e meglio e, ad esempio, hanno rivoluzionato il settore bancario con i pagamenti tramite app e smartphone, costringendo le banche a scendere a patti per non perdere i clienti. Con riferimento al mondo assicurativo, Maggiolino ha però rilevato: “Il vantaggio competitivo di Agenti e Broker, potrebbe stare nella capacità di valorizzare meglio delle Big Tech la mole di informazioni in loro possesso, perché più in grado di popolare il data base e di interrogarlo correttamente rispetto ad un data scientist randomico”.

Proseguendo sul fronte economico, il dott. Torchio ha risposto alla domanda sulla possibilità di inquadrare i dati a bilancio. “Si tratta – ha detto – di una immobilizzazione immateriale che, adeguatamente periziata, può essere iscritta a bilancio (al valore di acquisto o al costo di produzione con il limite del valore recuperabile), pur consapevoli che si tratti di un asset ad alto rischio di perdita di valore e soggetto a rivalutazioni periodiche”. Per contabilizzare una banca dati è necessario che sia stata valorizzata singolarmente (in sostanza che si sia pagato un corrispettivo per averla), lo strumento per farlo (anche per le Agenzie) potrebbe essere l'istituto del conferimento di azienda: l'azienda che possiede la banca dati la trasferisce all'interno di una newco che controlla al 100% pagando il valore di mercato stimato da un professionista. Il conferimento per altro è neutro fiscalmente.

Chiudendo il giro tavolo, il dott. Conti ha rilevato come il singolo dato abbia un valore differente dai dati aggregati, e come il valore cambi a seconda di come vengono gestiti: “La valorizzazione dipende da una serie di qualità del data base che si monetizzano al momento della vendita: liceità della raccolta, opzioni di trattamento, volume complessivo verticale e orizzontale (es. numero di persone e numero di informazioni per ciascuna persona), quando è stato raccolto e se è stato aggiornato, nel caso con quale frequenza, e ancora la completezza e affidabilità della raccolta e quindi la facilità di analisi e di utilizzarlo. Si può dire che più che il dato in sé, il valore stia nel come posso elaborarlo e sfruttarlo commercialmente (es. per upselling e crosselling)”.

In conclusione è intervenuto anche il Presidente UEA, Roberto Conforti, ricordando come, anche in questo contesto, non esista tecnologia in grado di bypassare gli agenti di assicurazione e non esista compagnia online in grado di rispettare l'impianto normativo determinato dall'IDD, dai Regolamenti UE 2358/2017 e 2359/2017, e dai Regolamenti Ivass. “Al di là degli obblighi di legge – ha detto Conforti – l'unico modo per tutelare davvero il consumatore è intervistare in profondità il cliente per analizzare i suoi rischi specifici, condividerli con lui per consentirgli una scelta consapevole, consapevole perché illustrata e spiegata, e non perché ha compilato un questionario già profilato perché possa acquistare quel prodotto. Smettiamola di fingere che una polizza di assicurazione, cioè un contratto complesso scritto in un linguaggio incomprensibile, diventi magicamente semplice e comprensibile perché digitale e/o online: semplicemente, non è vero!”.

In occasione del convegno l'avv. Floreani ha presentato la prima parte della monografia (in due volumi) appena pubblicata da Giuffrè in materia di dati personali e dal titolo “Il GDPR in ambito assicurativo”. Il testo è stato curato dall'avv. Floreani insieme al collega di Studio, avv. Petrussi, e approfondisce gli aspetti applicativi più complessi della disciplina sui dati in ambito assicurativo.


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