La legalitā non č un optional, anche nel settore assicurativo

Di seguito una sintesi dell'intervento proposto nella tavola rotonda "Comparatori e disintermediazione" di venerdì scorso dal Direttore di Attualità Uea, Francesco Barbieri, alla platea di intermediari che hanno partecipato all'unificazione dei tre gruppi agenti Allianz

Ho accettato con entusiasmo l'invito a partecipare a questo importante appuntamento, al di là del doveroso tributo a questo nuovo attore del mercato - la neocostituita Associazione Agenti Allianz - eccezionale per la sua forza numerica e per l'importante background da cui nasce, perché la ritengo una straordinaria opportunità per sensibilizzare una così vasta platea rispetto al fenomeno, non ancora adeguatamente compreso nella sua gravità, della tendenza verso la disintermediazione del servizio assicurativo. Si tratta infatti di un “virus letale” che mina alle fondamenta il valore sociale dell’intermediazione professionale e che, proprio per questo, necessita di una presa di coscienza collettiva e di una battaglia comune volta ad affermare un concetto ineludibile, ovvero che la legalità non è un optional, anche nel settore assicurativo.

Se il legislatore europeo ha reso obbligatorio da parte di tutti gli Stati il recepimento della normativa sulla distribuzione assicurativa e se in Italia questo si è tradotto nell'emanazione del Codice delle Assicurazioni, lo si deve alla straordinaria rilevanza sociale della distribuzione assicurativa.
Se la nostra Authority domestica ha prodotto una regolamentazione copiosa, anzi ridondante ed in alcuni casi eccessiva, per normare puntigliosamente l'ambito dell'intermediazione assicurativa - con tanto di regime sanzionatorio sproporzionato rispetto addirittura al Codice Penale - la ragione è una sola e molto semplice: non si tratta della mera “vendita delle polizze”, ma della salvaguardia dell'integrità patrimoniale di tutti i cittadini. Oggi stiamo consegnando “pezzi” della nostra società, a soggetti non regolamentati, “scesi in campo” per interesse personale, nella pressoché sostanziale indifferenza degli organismi di controllo.
Vi invito a leggere e rileggere il Codice delle Assicurazioni e tutti i Regolamenti dell'allora Isvap, oggi Ivass, per acclarare l’esistenza o meno della figura del comparatore. Ebbene, ve lo assicuro, non la troverete, ed è per questo che, in tutti i miei scritti sul tema disintermediazione, li ho sempre nominati “sedicenti comparatori”.

Cosa discende dal suddetto semplice excursus della gerarchia delle fonti giuridiche in tema di distribuzione del servizio assicurativo, rispetto a questo nuovo soggetto, il “sedicente comparatore”, che si affaccia con prepotenza sul mercato delle polizze Rc auto? Ecco il quadro sintetico della casistica di player fin qui censiti:

1) Soggetto indipendente rispetto al mercato, non inquadrabile nel Rui, che svolge attività di portale web di informazioni e comparazioni (non meglio qualificate), ma che non rilascia polizze, né reindirizza verso soggetti che si definiscono intermediari abilitati a stipulare contratti assicurativi.
Per costoro dovrebbero valere le regole sull'informazione via web.

2) Soggetto che rilascia direttamente le polizze, o reindirizza ad altro soggetto che lo fa qualificandosi come intermediario iscritto alla sezione B del Rui.
Per costoro si applicano le norme del Codice delle Assicurazioni ed i Regolamenti Isvap/Ivass n.5/2006 e n.34/2010. Nondimeno l’esercizio della loro attività è soggetta al rispetto del Codice del Consumo, nonché oggetto di ricorsi specifici alle Authority competenti, ovvero Agcm, AgCom e Garante privacy.

3) Soggetto che svolge la stessa attività di cui al punto 2, pur non essendo in possesso d’iscrizione al Rui.
Per costoro valgono le norme del Codice Penale e del Codice delle Assicurazioni.

A questo punto, appare assodato che i “sedicenti comparatori” della tipologia 2, ovvero gli intermediari iscritti sezione B del Rui, debbano integralmente rispettare quanto sopra declinato. Eppure, secondo le analisi puntuali fin qui effettuate da Uea, ciò non si compie interamente, lasciando ampie zone grigie che necessitano di un'indagine attenta e approfondita.

A tal proposito, Uea ha rilevato cinque aree di maggiore criticità che sono ancora oggetto di analisi e che, a breve, saranno sottoposte all’attenzione delle Authority domestiche:

1) Locali dove si svolge l’attività di comparazione e regolamentazione della piattaforma per la vendita tramite internet (Ivass);

2) Compliance (Ivass);

3) Pubblicità ingannevole (AgCom);

4) Cattive pratiche commerciali (Agcm);

5) Lesione tutela privacy di consumatori ed intermediari (Garante privacy).

Uea crede fermamente che tutti gli intermediari iscritti al Rui siano soggetti al rispetto delle leggi e dei regolamenti, nessuno escluso, neanche quelli che sono stati abituati in famiglia, o per le loro imprese, alle leggi “ad personam”.

Ovviamente, se un impianto normativo non è più efficace o rispondente alle mutate condizioni del mercato, è giusto, anzi auspicabile, che il legislatore intervenga aggiornandolo o sostituendolo con uno nuovo, ma nessuno pensi di “aggirarlo, così raggirando” il mercato.
Del pari, se un regolamento Ivass non va bene, l’Authority lo cassi e ne pubblichi un altro, ma nessuno pensi di “eluderlo, così deludendo” le aspettative di correttezza ed equità sul Regulator.
Questi “sedicenti comparatori” devono mettersi in testa che bisogna avere tanto rispetto nei confronti del mercato, inteso come complesso sociale costituito da consumatori, intermediari, compagnie, società di servizi e media.

Pertanto, la prima conseguenza pratica di questi assunti di civiltà giuridica è che tutti, ma proprio tutti, gli intermediari iscritti al Rui, dal ceo di Marsh Italia, all’agente UnipolSai di Scanzorosciate, che ogni sera ci saluta, debbono rispettare le norme cogenti del settore, senza se e senza ma, proprio al fine di poter affermare con orgoglio civile e professionale che:

“la legalità non è un optional, anche nel settore assicurativo”
Francesco Barbieri
Direttore Attualità Uea

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